Perugia, 8 febbraio 2010 - Approvato a maggioranza, con 15 voti a
favore e 4 contrari, il disegno di legge di iniziativa della Giunta
contenente le Norme per il riordino e la semplificazione in materia di
valutazione ambientale strategica (Vas) e valutazione di impatto
ambientale (Via).
La legge concerne la valutazione di impatto ambientale, vale a dire sull'uomo,
la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e i beni materiali
e culturali, di determinati progetti pubblici e privati, al fine di
valutarne la sostenibilità ambientale in conformità alle direttive
europee. La legge approvata riconosce la necessità di conformare le
proprie politiche ambientali ai principi comunitari ed internazionali
dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e della leale
collaborazione, indicati dal decreto legislativo 4/2008, per garantire
in particolare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future.
Inoltre individua nel processo Vas (valutazione ambientale strategica)
uno degli strumenti più idonei a consentire soluzioni condivise sulla
gestione del territorio nell'ottica della sostenibilità ambientale. I
soggetti competenti in materia ambientale sono: Regione, Province, Comuni,
Comunità montane, Asl, Soprintendenze e Arpa, che si attivano in apposite
Conferenze di consultazione. L'Arpa è individuata quale soggetto
competente per le attività di monitoraggio ambientale sui Piani e
Programmi presentati.
Per ogni istanza di verifica di assoggettabilità a Via e per ogni istanza
di Via il soggetto proponente è tenuto al versamento di una tariffa
determinata, in base alle caratteristiche ed alle dimensioni dei progetti,
con il Regolamento di attuazione, che sarà adottato entro 120 giorni dalla
entrata in vigore della legge. Le tariffe sono determinate in modo da
garantire la copertura finanziaria delle spese derivanti dall'attuazione
della legge, in ogni caso in misura non superiore a quelle previste dal
Decreto legislativo 152/2000 (articolo 33). Le tariffe non si applicano
nel caso in cui il proponente sia un ente o un'amministrazione pubblica.